Il nostro codice penale disciplina diversi tipi di circostanze, al verificarsi delle quali, la pena prevista per il reato viene attenuata. Tra le varie circostanze attenuanti comuni previste all’art. 62 comma 1 c.p., vi è quella al n. 1 dell’ “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”.
La predetta attenuante può essere applicata al reato di cui all’art. 575 c.p. quando si tratta di uxoricidio della moglie malata?
Il quesito si riferisce al caso di un uomo, dell’età di 88 anni, che decide nel cuore della notte di soffocare con una sciarpa la moglie gravemente malata, il cui stato di salute era progressivamente peggiorato negli ultimi anni. Dopo aver commesso il fatto, l’anziano si è tempestivamente consegnato alla polizia, dichiarando che la moglie avrebbe preferito morire piuttosto che patire ancora sofferenti pene psichiche e fisiche. Il giudice di prime cure ha riconosciuto l’attenuante comune di cui all’art. 62 comma 1 n.1, ma la Suprema Corte, con una recente pronuncia, si è espressa diversamente.
Con la sentenza n. 7390, depositata il 15 febbraio 2018, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione nega l’applicabilità della sopracitata attenuante nel caso di specie, poiché per essere riconosciuta “avrebbe dovuto risultare che il motivo che lo aveva determinato all’azione fosse da considerarsi espressione del comune sentire sociale: e ciò non poteva dirsi essere in concreto sussistente, afferendo la questione a tematiche – quali l’eutanasia ed i trattamenti di fine vita – ancora oggetto di ampi dibattiti”. Tale circostanza difatti, rileva quando la condotta dell’agente presenta come movente delle ragioni corrispondenti ad un’etica che ponga l’accento sui valori più alti della natura umana, rientranti nella sfera morale o comunque di alto spessore civile; uccidere la moglie nella notte per “porre fine” alla sua agonia, non rientrerebbe pertanto negli estremi di una condotta attenuativa del fatto.
In particolare poi, la Suprema Corte aveva rilevato che “(…)il fatto omicidiario era da ascriversi allo stato d’animo dell’imputato, che lo rendeva ormai incapace di sopportare le sofferenze e l’inarrestabile decadimento fisico e cognitivo della moglie: in questa condizione psicologica, si era probabilmente radicato il suo convincimento di esaudire un desiderio della stessa.”
Chiara Bellini