La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 50624 del 2017, fa rilevare come il decreto legislativo numero 212 del 2012 abbia abrogato l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, la quale, ai commi 2 e 3 disponeva “ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media […]; In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti allo obbligo dell’istruzione elementare”.
A seguito di questo provvedimento la contravvenzione di cui all’art. 731 cp (recante “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”), la quale dispone che “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione […] è punito con l’ammenda fino a trenta euro”, è configurabile solo nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo dell’istruzione elementare e non, invece, delle scuole medie.
La Corte, accogliendo il ricorso del Pm contro la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione l’illecito ex art. 731 cp. nei confronti di una coppia di genitori che aveva omesso di impartire l’istruzione scolastica al figlio minorenne, deduce, come evidenziato dal Pg, la violazione dell’art. 158 cp. secondo il cui primo comma “il termine della prescrizione decorre […] per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza”. Pertanto il termine prescrizionale del reato sarebbe dovuto decorrere a partire dall’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico, momento di cessazione della permanenza della condotta omissiva.
Nella fattispecie concreta in esame, i fatti contestati ai genitori del minore sarebbero relativi all’anno scolastico 2012/2013, portando il termine di prescrizione quinquennale al giugno 2018, di fatto rendendo non ancora estinta la contravvenzione.
A conclusione la Cassazione aggiunge che il giudice del rinvio che si occuperà del nuovo giudizio derivante dell’annullamento del gravame, dovrà valutare quale sia l’obbligo scolastico non osservato nel caso di specie tenendo conto del principio di diritto per cui la contravvenzione di cui all’art. 731 cp., come detto prima, a seguito dell’abrogazione della legge del 1962, rimane configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare.
Attualmente quindi, la norma di riferimento sarebbe rinvenibile nell’art. 2, lettera c), della legge n. 53 del 28 marzo 2003, la quale, stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola elementare o in ogni caso fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Tuttavia, per quanto riguarda l’ordinamento penale, nessuna norma incrimina l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media. Un’eventuale estensione analogica dell’art. 731 cp. configurerebbe una interpretazione estensiva contra legem e quindi illegittima.
Dott. Mirko Buonasperanza